Ai sensi dell’art. 4-bis comma 7 del DL 39/2024, dal 29 maggio 2024, i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione per interventi “edilizi” in dichiarazioni dei redditi non possono più optare per la cessione c.d. “differita” del credito d’imposta corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite.
Testualmente, il menzionato comma 7 stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121”.
Dalla lettura della norma deriva che il divieto di procedere con la cessione “differita” delle rate residue riguarda:
– la generalità degli interventi “optabili”;
– la generalità dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni per gli interventi edilizi “optabili”.
In relazione alla generalità degli interventi “optabili”, di cui all’art. 121 comma 2 del DL 34/2020, quindi, non è più possibile cedere le rate residue delle detrazioni che derivano da spese sostenute dal 2020, se la prima rata o le prime rate sono state indicate in dichiarazione dei redditi.
Gli interventi agevolati per i quali è (era) possibile esercitare le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, salvo quanto anzidetto con riguardo al “blocco delle opzioni” sono:
– recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. a), b) e d) del TUIR;
– efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ecobonus) e art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020 (superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica);
– adozione di misure antisismiche (sismabonus), di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, e art. 119 comma 4 del DL 34/2020 (superbonus per gli interventi antisismici);
– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019;
– installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli con superbonus, di cui all’art. 119 commi 5 e 6 del DL 34/2020;
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli con superbonus, di cui all’art. 119 comma 8 del DL 34/2020;
– superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (bonus barriere 75%), di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
Nel caso di un intervento di recupero del patrimonio edilizio che consente di fruire della detrazione IRPEF del 50%, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, ad esempio, se sono state sostenute spese nel 2021 e le prime due rate sono state inserite nelle dichiarazioni relative ai redditi 2021 e 2022, anche la terza rata (e così anche le rimanenti sette rate), relativa all’anno 2023, dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024 se entro il 4 aprile 2024 non sono state cedute le rate residue della detrazione per gli otto decimi.
Il divieto di procedere con la cessione “differita” delle rate residue non ancora fruite riguarda la generalità dei soggetti beneficiari delle detrazioni, siano essi soggetti IRPEF, soggetti IRES, condomini, ecc.
Diversa è la questione concernente la possibilità di cedere “da cassetto fiscale a cassetto fiscale” singole rate annuali di crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto o cessione già esercitate.
Questa possibilità permane e a nulla rileva il fatto che una o più delle annualità dello stesso credito che viene ceduto siano state già utilizzate in compensazione sul modello F24 dal fornitore o dal cedente.