14 giugno 2024
Gentili Associati,
l’Avv. Giovanni Govi, in qualità di consigliere nazionale di Confedilizia, ha affiancato il Presidente di Confedilizia Nazionale Avv. Giorgio Spaziani Testa nell’audizione innanzi alla Commissione Ambiente della Camera dei deputati, tenutasi in data 12 giugno u.s., avente ad oggetto il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69/2024 (c.d. Decreto “Salva Casa”).
Nell’ambito di tale audizione Confedilizia, ribadito il proprio favore rispetto a un provvedimento normativo di semplificazione delle pratiche edilizie e risolutivo di svariate questioni pendenti da anni, ha proposto di apportare alcune rilevanti modifiche al detto Decreto Legge, allo scopo di rendere lo stesso ancora più efficace e adeguato.
Tra queste, si è evidenziata l’importanza di intervenire sulla nuova disciplina delle tolleranze costruttive ed esecutive espungendo dal testo normativo le parole ‘Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024’ di modo da attribuire portata generale e duratura a tale nuova disciplina, senza limitazioni temporali che risultano ingiustificate e foriere di disparità di trattamento, tanto più che trattasi di interventi di assai esiguo rilievo, espressamente riconosciuti come non costituenti violazioni edilizie.
Si è, altresì, ribadita la necessità del definitivo superamento, per quanto attiene a tutte le fattispecie di accertamento di conformità, del requisito della doppia conformità, dovendosi, infatti, prevedere la sanabilità in ogni caso degli interventi conformi anche alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria. In questo modo evitandosi, così, il paradosso di dover demolire ciò che è realizzabile secondo la vigente normativa.
Per quanto concerne, poi, la disciplina dei cambi d’uso senza opere, nell’ottica di una maggiore semplificazione in linea con la ratio e finalità del Decreto Legge, si è evidenziata l’importanza di introdurre l’espressa previsione che la possibilità, sempre ammessa, di cambi d’uso senza opere costituisce principio fondamentale dell’Ordinamento, dunque operante anche in deroga ad eventuali prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici comunali.
Si è, inoltre, rimarcata l’importanza di prevedere una disciplina di regolarizzazione, mediante semplice attestazione da parte di un tecnico abilitato, delle varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della L. 10/1977 per i quali si è richiesta l’espressa previsione che tali interventi non costituiscono violazioni edilizie.
Per quanto concerne, infine, l’attestazione dello stato legittimo degli immobili si è rilevata l’esigenza, sempre in un’ottica di semplificazione, che tale attestazione sia rilasciata da un tecnico abilitato nella modulistica relativa alla presentazione di una nuova pratica edilizia ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti avente per oggetto il trasferimento o costituzione della proprietà o di altri diritti reali.
Ciò dunque evitando di prevedere ulteriori procedimenti di verifica i quali non farebbero che costituire un inutile aggravamento degli incombenti e delle tempistiche.